Fiscale

IRAP e associazioni professionali: quando l'imposta non è dovuta

24 luglio 2026

Con la sentenza n. 153 del 2026, depositata il 24 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha affrontato una questione che riguarda direttamente migliaia di studi professionali in tutta Italia: le associazioni professionali — e in particolare quelle tra notai — sono sempre soggette a IRAP, oppure possono beneficiare dell'esenzione introdotta dalla legge di bilancio 2022 per le persone fisiche esercenti arti e professioni?

La risposta della Corte è netta, ma articolata: la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice tributario di Firenze viene dichiarata non fondata, non perché le norme siano corrette nell'interpretazione più restrittiva che ne veniva data, ma perché esiste un'interpretazione delle stesse che le rende già conformi alla Costituzione. Ed è questa interpretazione, vincolante per tutti, che conta davvero.

Il nodo centrale: cosa significa svolgere l'attività "in forma associata"

Dal 2022, le persone fisiche che esercitano attività commerciali, artistiche o professionali non sono più soggetti passivi IRAP. Il problema è che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, con propria circolare, che questa esenzione non si estendeva alle associazioni professionali — quelle strutture, prive di personalità giuridica, attraverso cui più professionisti condividono uno studio. Le associazioni, secondo quella lettura, rimanevano soggette al tributo perché equiparate alle società semplici.

La Corte Costituzionale ribalta questa impostazione sul piano interpretativo. Il punto decisivo non è la forma associativa in sé, ma se all'interno di essa l'attività professionale venga effettivamente svolta in comune dai professionisti associati, oppure se ciascuno di essi operi in modo individuale e autonomo, avvalendosi dell'associazione solo per finalità organizzative o di ripartizione dei proventi.

Se l'attività è svolta individualmente — come avviene di regola nella professione notarile, che costituisce una pubblica funzione esercitabile solo dalla persona fisica — l'associazione non è un soggetto d'imposta autonomo rispetto ai singoli professionisti che la compongono. E poiché questi ultimi, in quanto persone fisiche, sono esclusi dall'IRAP dal 2022, anche l'associazione che li riunisce non deve pagare l'imposta.

L'onere della prova si sposta sull'Amministrazione finanziaria

Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda chi deve dimostrare cosa. La Corte chiarisce che spetta all'Amministrazione finanziaria provare che nell'associazione l'attività professionale è svolta concretamente in forma associata, e non dai singoli in modo autonomo. Non è il contribuente a dover dimostrare l'assenza di organizzazione comune: è il Fisco a dover dimostrare la sua presenza.

Questo non autorizza, naturalmente, comportamenti elusivi. La Corte richiama espressamente il principio di leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione: chi si avvale di uno studio associato è tenuto a fornire informazioni complete e veritiere, e a non ostacolare i controlli. Il ragionamento vale anche nei casi misti, in cui parte dell'attività è svolta individualmente e parte in forma realmente associata: solo la quota di reddito generata dall'attività individuale è esclusa dall'imposizione.

Il caso dei notai

La vicenda nasce da un'associazione notarile che aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per il 2022. La Corte riconosce esplicitamente che le associazioni tra notai, costituite ai sensi della legge notarile esclusivamente per mettere in comune i proventi e non per svolgere in comune la funzione professionale, difettano di regola del requisito che giustificherebbe il prelievo. L'attività notarile resta sempre personale, imputabile al singolo notaio persona fisica: l'associazione ha una funzione meramente interna e non incide né sul rapporto con i clienti né sull'esercizio della pubblica funzione.

Il principio, tuttavia, ha una portata più ampia e si estende a tutte le associazioni professionali in cui i singoli professionisti operino in modo autonomo e individuale, indipendentemente dalla struttura formale entro cui sono inquadrati.

Cosa significa per aziende e professionisti